Giu 24

Caso di Studio – Diritto dei consumatori – Compagnia Telefonica

Caso di Studio – Diritto dei consumatori – Compagnia Telefonica

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Il Sig. X (il nome ed il cognome reale per ragioni di privacy lo omettiamo) si è rivolto al nostro Studio Legale per ottenere il risarcimento dei danni arrecati dal grave inadempimento della Compagnia Telefonica leader del mercato della telefonia fissa (a buon intenditor…).

FATTO

Il Sig. X aveva richiesto il trasloco della linea telefonica dall’appartamento in cui viveva al nuovo appartamento acquistato, sito nella stessa città. L’operatore dello sportello telefonico della Compagnia Telefonica, confermando all’odierno ricorrente che, in virtù del trasloco, avrebbe mantenuto lo stesso numero telefonico, ha fissato l’appuntamento per l’attivazione della nuova linea. All’appuntamento fissato non si è presentato alcun tecnico della Compagnia Telefonica! Il Sig. X   ha prontamente presentato un reclamo al call center  ottenendo ampie assicurazioni dall’operatore il quale ha garantito un pronto intervento. In realtà il risultato è sempre stato lo stesso: al nuovo appuntamento non si è mai presentato alcun tecnico per l’attivazione, non solo, nell’area clienti del sito internet della Compagnia Telefonica risultava la seguente segnalazione “richiesta evasa e segnale attivo”. Sono seguiti altri cinque appuntamenti, tutti disattesi dai tecnici della Compagnia Telefonica. Il Sig. X, esasperato, ha inviato una lettera raccomandata a.r. alla Compagnia ottenendo una risposta contenente un ulteriore appuntamento andato sempre a vuoto! Nell’area clienti del sito internet della Compagnia Telefonica veniva inserita la  dicitura “segnalazione risolta”! Di fronte all’ennesimo reclamo del Sig. X, inoltrato stavolta al call center, un operatore della Compagnia Telefonica ha informato il Sig. X di aver aperto correttamente la segnalazione ma che il tempo necessario per l’invio di un tecnico era di 30 giorni. Il Sig. X, esasperato, non ha avuto altra scelta che rivolgersi allo scrivente Studio Legale per inviare una lettera raccomandata alla Compagnia Telefonica la quale, temendo un’azione legale, è intervenuta immediatamente inviando un tecnico per il trasloco della linea telefonica nel nuovo appartamento del Sig. X. Dal giorno della richiesta di trasloco a quello dell’effettivo intervento del tecnico per l’allaccio della linea telefonica nel nuovo appartamento, sono trascorsi quattro mesi! Per tutto questo tempo il Sig. X è rimasto privo di telefono fisso e di linea ADSL subendo un danno rappresentato da un notevole aggravio delle spese relative al telefono cellulare, utilizzato giocoforza per la mancanza del telefono fisso e per la connessione ad internet. Inoltre, il Sig. X ha perso ben 5 giorni di lavoro ed una conseguente perdita da lucro cessante, oltre al danno non patrimoniale

DIRITTO

Dopo aver esperito inutilmente un tentativo di conciliazione dinanzi al CORECOM regionale, si è provveduto a citare in Giudizio dinanzi al Giudice di Pace competente la Compagnia  Telefonica per i seguenti motivi.
Ai sensi degli artt. 25 e 26 delle condizioni generali di abbonamento il trasloco avrebbe dovuto essere effettuato dalla Compagnia Telefonica entro 10 giorni dalla richiesta, pena il pagamento di un indennizzo a favore del cliente pari al 50% del canone mensile per ogni giorno lavorativo di ritardo compreso il sabato, oltre il maggior danno. Dal giorno della richiesta di trasloco a quello della attivazione sono trascorsi 108 giorni lavorativi (compresi i giorni di sabato), pertanto si è richiesto al Giudice la condanna della Compagnia Telefonica  al pagamento in favore del Sig. X di un’indennità di € 655,56, oltre che il pagamento di una somma di € 100,00 per la maggior spesa per il telefono cellulare (utilizzato in luogo di quello fisso mancante), nonché di  € 500,00 per il danno non patrimoniale nato dallo stress e dalla sofferenza patiti dal Sig. X per non aver potuto usufruire prontamente della linea telefonica fissa, per non aver mai avuto notizie certe sulla sorte della richiesta di trasloco della linea telefonica, per aver visto sul sito internet della Compagnia Telefonica che la sua richiesta risultava già “risolta ed evasa”, per essere giunto da Milano per attendere invano, per ben due volte, i tecnici della Compagnia Telefonica.

Con la sentenza che ha definito il giudizio il Giudice di Pace ha condannato la Compagnia Telefonica a versare al Sig. X la somma di € 1.294,86 a titolo di risarcimento danni patrimoniali e morali oltre che al rimborso delle spese legali quantificate in € 875,00.