Caso di studio – smarrimento bagaglio – Diritti del turista

La Sig.ra X si è rivolta al nostro Studio Legale per ottenere il risarcimento dei danni arrecati dal grave inadempimento della compagnia aerea Y, a seguito dello smarrimento del di lei bagaglio
FATTO
In data XX.XX.XXXX la Sig.ra X ha viaggiato con la compagnia aerea Y sulla tratta Roma Fiumicino (Italia) – Mombasa (Kenya), imbarcando il proprio trolley e ricevendo la relativa ricevuta.
Giunta all’aeroporto di Mombasa, al momento del ritiro del bagaglio, lo stesso non gli è stato riconsegnato.
In ragione di ciò, la Sig.ra X ha immediatamente denunciato, presso l’apposito ufficio dell’aeroporto di Mombasa, lo smarrimento del bagaglio contenente capi ed accessori di abbigliamento, scarpe, cosmetici, prodotti farmaceutici ed effetti personali.
Nonostante varie rassicurazioni comunicate dalla compagnia aerea Y via e-mail, la Sig.ra X, non avendo ricevuto in restituzione il bagaglio, si è trovata costretta ad acquistare tutti quanti i beni già custoditi nello stesso, oltre ad un nuovo trolley per riportare in Italia i nuovi indumenti acquistati.
La Sig.ra X si è dunque vista costretta a sostenere una notevole spesa non preventivata.
Trascorsi oltre quindici giorni dal denunciato smarrimento, con una prima raccomandata, per il tramite dello scrivente Studio Legale, la Sig.ra X, mentre si trovava ancora in Kenya, ha denunciato alla compagnia aerea Y l’accaduto, chiedendo il risarcimento dei danni subiti.
Successivamente, con nuova raccomandata a.r., è stata precisata la somma da risarcire, pari ad € 1.000,00, per il rimborso delle spese sostenute dalla Sig.ra X ed il risarcimento del danno da vacanza rovinata (stress accumulato sia per essere stata costretta ad acquistare ex novo tutto il contenuto del bagaglio smarrito, sia per aver atteso inutilmente la restituzione del bagaglio originario).
La Sig.ra X ha ottenuto in restituzione il bagaglio smarrito solo una volta scesa dall’aereo che l’ha riportata in Italia dal Kenya, indice del fatto che la di lei valigia non è mai partita per Mombasa (Kenya).
Tale circostanza evidenzia il grave inadempimento messo in atto dalla compagnia aerea Y rispetto al contratto di trasporto concluso con la nostra cliente nel momento in cui la stessa ha acquistato il titolo di viaggio.
DIRITTO
La compagnia aerea ha proposto direttamente alla Sig.ra X – ignorando l’intervento del legale della stessa – la somma di € 540,00, quale estremo tentativo di evitare un’azione legale.
Tale proposta è stata prontamente respinta in quanto la somma offerta non sarebbe stata sufficiente nemmeno a coprire la metà delle spese sostenute dalla Sig.ra X.
Si è così provveduto a citare in giudizio dinanzi al Giudice di Pace competente la compagnia aerea Y al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e il danno da vacanza rovinata, per i seguenti motivi.
Quanto alla responsabilità della compagnia aerea Y per inadempimento contrattuale per lo smarrimento del bagaglio, l’art. 19 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 (ratificata e resa esecutiva con la legge 10 gennaio 2004, n. 12) stabilisce che “il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci”.
Si tratta di un’ipotesi di responsabilità contrattuale del vettore aereo, che effettua il trasporto internazionale “a seguito di accordo tra le parti” (art. l, n. 2).
L’enorme stress accumulato dalla Sig.ra X, sia per i numerosi disagi conseguiti alla mancata disponibilità dei beni e dei medicinali custoditi nel bagaglio, sia per le quotidiane telefonate fatte ed e-mail inviate alla compagnia Y durante il soggiorno in Kenya, ha indubbiamente rovinato la vacanza organizzata dall’attrice.
Tali disagi costituiscono fonte di obbligazione risarcitoria per inadempimento contrattuale, c.d. “danno da vacanza rovinata”, che può farsi rientrare nella previsione dell’art. 92, D.lgs. 206/2005 nonché degli art.13 L. 1084/77 e art. 14 D.lgs. 111/95, così come interpretati alla luce dell’art. 5 della Direttiva del Consiglio 13 giugno 1990/314/CEE e della relativa sentenza resa dalla Sezione VI della Corte di Giustizia CEE nella causa C-168/00 e che può essere descritto come quel pregiudizio che si sostanzia nel disagio e nell’afflizione subiti dal turista-viaggiatore per non aver potuto godere appieno della vacanza come occasione di svago e/o riposo.
Secondo tale orientamento giurisprudenziale, è risarcibile, in virtù del combinato disposto dagli art. 2059 c.c. e art. 32 Cost., il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, integrato dal pregiudizio conseguente alla lesione dell’interesse del turista di godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere e di riposo.
La Suprema Corte sostiene che, in tema di danno da vacanza rovinata inteso come disagio psicofisico conseguente alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata, la raggiunta prova dell’inadempimento esaurisce in sé la prova anche del verificarsi del danno, atteso che gli stati psichici interiori dell’attore, per un verso, non possono formare oggetto di prova diretta e, per altro verso, sono desumibili dalla mancata realizzazione della finalità turistica – che qualifica il contratto – e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle diverse attività e dei diversi servizi, in ragione della loro essenzialità alla realizzazione dello scopo vacanziero (Cass. Civ., Sez. III, n. 7256/12);
Pertanto, con la sentenza che ha definito il giudizio il Giudice di Pace ha condannato la compagnia aerea Y a versare alla Sig.ra X la somma complessiva di € 1.000,00, oltre le spese legali”.