Giu 24

Caso di Studio – Diritti del viaggiatore – Volo cancellato

Caso di Studio – Diritti del viaggiatore – Volo cancellato

Il Sig. X si è rivolto al nostro Studio Legale per ottenere il rimborso delle spese sostenute a seguito della cancellazione del proprio volo da parte della compagnia aerea Y.
FATTO
Il Sig. X, in possesso di un titolo di viaggio della compagnia Y relativo al volo aereo n. XXXX delle ore 20,40 con partenza da Amsterdam Schipol (Olanda) a Roma Fiumicino (Italia) per il XX.XX.XXXX, è giunto all’aeroporto alle ore 19,30 e gli è stata comunicata la cancellazione del volo, senza però fornire in merito alcuna motivazione.
Avendo urgenza di raggiungere Roma entro la mattina del giorno successivo per irrinviabili motivi lavorativi, il Sig. X ha dovuto necessariamente accettare quanto proposto dalla compagnia aerea e, pertanto, imbarcarsi sul volo n. XXXX diretto a Milano Malpensa (Italia), raggiungere in pullman la Stazione Centrale di Milano ed ivi forzatamente pernottare in un hotel nei pressi della stessa.
La mattina seguente ha poi dovuto prendere il primo treno disponibile (ore 06,08), raggiungendo così la Stazione di Roma Termini alle ore 09,00 (destinazione del volo poi cancellato).
È del tutto evidente che quanto occorso al Sig. X fosse in toto ascrivibile ad un disservizio della compagnia X,.
Nonostante, infatti, la possibilità fornitagli di raggiungere Milano, la compagnia deve necessariamente farsi carico di tutte le spese sostenute, dal momento dello sbarco a Milano Malpensa sino all’arrivo Roma. Tali spese non sarebbero mai state effettuate se il volo n. XXXX fosse regolarmente decollato da Amsterdam Schipol ed atterrato a Roma Fiumicino come previsto dal titolo di viaggio in possesso del Sig. X.
Con la Racc. A.R. XX.XX.XXXX, è stato richiesto alla compagnia Y l’intero rimborso delle spese documentate, pari ad € 500,00, al fine di definire bonariamente la questione, ed evitare un’azione legale.
Non avendo ottenuto tale missiva alcun esito, si è provveduto a citare in giudizio dinanzi al Giudice di Pace competente la compagnia aerea Y al fine di ottenere il pieno soddisfacimento della detta richiesta, per i seguenti motivi.
DIRITTO
Gli artt. 5 e seguenti del Regolamento CE 261/2004, prescrivono, per il caso in cui si verifichi la cancellazione di un volo, quali interventi di assistenza devono essere forniti dal vettore ai clienti.
L’art. 8 del predetto Regolamento prevede che, in caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati deve essere offerta assistenza mediante l’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile ovvero l’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, ad una data successiva di suo gradimento, a seconda delle disponibilità di posti.
Nel caso che ci occupa è stato offerto sì un nuovo volo alternativo, ma su una destinazione diversa da quella finale (Roma Fiumicino).
Per completezza di esposizione va ricordato che, quando l’orario di partenza del volo alternativo è previsto dopo almeno un giorno rispetto all’orario di partenza del volo originario poi cancellato, il passeggero ha diritto al soggiorno gratuito in albergo ed al trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione (art. 9, paragrafo 1, lettere b) e c).
I passeggeri hanno, infine, diritto ad una compensazione pecuniaria pari ad € 250,00, per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri (Roma Fiumicino-Amsterdam Schipol Km 1298).
Con la sentenza che ha definito il giudizio, il Giudice di Pace ha condannato la compagnia aerea Y a versare al Sig. X la somma di € 750,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute nonché compensazione ex art. 5, Reg. CE 261/2004, oltre che al rimborso delle spese legali quantificate in € 200,00.