Giu 24

Caso di Studio – Responsabilità medica

Caso di Studio – Responsabilità medica

La Sig.ra X si è rivolta al nostro Studio Legale per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti a seguito di intervento di mammoplastica eseguito dal Dott. Y presso la Clinica Z.
FATTO
Il XX.XX.XXXX la Sig.ra X, ricoverata presso la Clinica Z, si è sottoposta ad un intervento di mammoplastica per una ipoplasia mammaria di cui era portatrice.
Nei giorni immediatamente successivi all’intervento eseguito dal Dott. Y e previa visita di quest’ultimo, l’odierna istante è stata dimessa dalla Clinica Z con la diagnosi di: “Ipoplasia mammaria”.
Il giorno successivo alla dimissione la Sig.ra X, avendo sviluppato improvvisamente avvertito un malore, su indicazione dello stesso chirurgo che ha eseguito l’intervento, si è recata di nuovo presso la Clinica Z dove è stata ricoverata d’urgenza nell’Unità Operativa di Medicina Interna con diagnosi di “Embolia polmonare”.
Anche dopo la dimissione dalla Clinica Z, l’odierna istante è stata costretta a continuare per molti mesi la terapia anticoagulante in regime di day hospital presso altra struttura ospedaliera pubblica..
La lunga terapia con farmaci anticoagulanti ha inciso sia sulla sfera fisica sia su quella psicologica della Sig.ra X che è stata costretta a ricorrere alle cure di sostegno psicologico per l’insorgere di attacchi di panico ed una sindrome ansioso-depressiva ricorrente.
Inoltre, la necessaria somministrazione della terapia anticoagulante nei giorni immediatamente successivi all’intervento di mastoplastica, avendo rallentato la cicatrizzazione delle ferite, ha cagionato un danno estetico permanente alla istante.
A distanza di qualche anno, la Sig.ra X, avendo scoperto il di lei stato di gravidanza, si è recata dal ginecologo il quale, in considerazione della embolia polmonare di cui sopra ed in linea con quanto analogamente valutato da una struttura ospedaliera pubblica, l’ha subito considerata come una paziente a rischio, prescrivendole una nuova terapia eparinica.
Per tale ragione la Sig.ra X ha deciso di sottoporsi ad una perizia medico-legale che ha evidenziato l’errore medico.
Infatti, l’embolia polmonare da cui è stata affetta la Sig.ra X è stata considerata diretta conseguenza dei trattamenti terapeutici incongrui eseguiti in occasione del ricovero per l’intervento chirurgico.
Inoltre è emerso che, in occasione dell’intervento di mastoplastica che ha poi determinato l’insorgenza dell’embolia polmonare, la Clinica Z ed il Dott. Y non hanno fornito alla Sig.ra X alcuna informativa che le prospettasse tutte le conseguenze possibili dell’intervento, mancando la sottoscrizione della Sig.ra X sul foglio del “Consenso Informato” allegato alla cartella clinica dell’intervento di mastoplastica.
DIRITTO
La Suprema Corte di Cassazione è costante nel ritenere che la mancanza della richiesta del consenso informato per l’esecuzione di un intervento chirurgico, la quale va sempre e comunque fatta, a meno che non si tratti di caso di urgenza o di trattamento sanitario obbligatorio, costituisce inosservanza del diritto inviolabile dell’uomo a vedere tutelato il suo diritto alla salute con dignità propria dell’essere persona. Anche in presenza di un atto terapeutico necessario e correttamente eseguito in base alle regole dell’arte, dal quale siano derivate conseguenze dannose, qualora tale intervento non sia stato preceduto da adeguata informazione, l’inadempimento dell’obbligo informativo assume una valenza causale sui danni subiti dal paziente (Cass. civ. Sez. III, 28-07-2011, n. 16543).
La Suprema Corte sostiene, inoltre, che per il paziente/danneggiato, l’onere probatorio in ordine alla ricorrenza del nesso di causalità materiale – quando l’impegno curativo sia stato assunto senza particolari limitazioni circa la sua funzionalizzazione a risolvere il problema che egli presentava – si sostanzia nella prova che l’esecuzione della prestazione si è inserita nella serie causale che ha condotto all’evento di danno, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui era stata richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, fino ad esiti finali costituiti dall’insorgenza di una nuova patologia (Cass. civ. Sez. III, 12-09-2013, n. 20904).
Nel caso chi ci ha occupato, tale nesso di causalità è stato confermato proprio dalla perizia medico legale, nonché dagli esami strumentali eseguiti sia prima dell’intervento di mammoplastica, sia durante il ricovero presso l’Unità Operativa di Medicina Interna della Clinica Z sia, infine, presso l’Azienda Ospedaliera pubblica.
Il danno biologico patito dalla Sig.ra X è stato stimato in una invalidità permanente del 15% pari a, secondo il conteggio eseguito sulla base della Tabella del Tribunale di Milano del 2009, € 60.000,00.
La Sig.ra X, prima di avviare il giudizio per ottenere il risarcimento del danno subito, mediante il nostro Studio ha avviato una procedura di mediazione per giungere ad una soluzione conciliativa.
Non avendo raggiunto alcun esito transattivo, è stato incardinato un processo presso il Tribunale Civile di XXXXX, conclusosi, a fronte della Consulenza Tecnica di Ufficio che ha confermato le istanze dell’attrice, con una sentenza di condanna del Dott. Y e della Clinica Z, in solido tra loro, al pagamento alla Sig.ra X della somma di € 60.000,00 a titolo di risarcimento dei danni biologico, morale e patrimoniale, oltre alle spese legali.