Negoziazione assistita per separazione e divorzio

divorzio-veloce-decretoCon il D.L. 132/2014 convertito in legge con modifiche il 10 novembre 2014 dalla legge n. 162 è stata introdotta nel nostro ordinamento la negoziazione assistita con la quale è possibile separarsi consensualmente ovvero divorziare congiuntamente, avvalendosi dell’opera dei soli avvocati (uno per parte) ed evitando lo stress che deriva dall’affrontare un’aula di Tribunale.
Ebbene sì…oggi ci si può separare o divorziare senza mettere piede in Tribunale!
Una nuova procedura che garantisce tre vantaggi: psicologico, temporale ed economico.
Una procedura giudiziale di separazione o di divorzio producono un notevole stress caratterizzato da un insieme di sintomi fisici e psicologici.
Evitare il Tribunale con la negoziazione assistita significa evitare, o quanto meno, ridurre notevolmente lo stress.
La negoziazione assistita garantisce un enorme risparmio di tempo, in circa 25 giorni è possibile definire la procedura di separazione o di divorzio.
La negoziazione assistita consente alle parti di ridurre notevolmente le spese legali da sostenere.
La procedura di negoziazione assistita di separazione o divorzio è applicabile sia in assenza che in presenza di figli minori o di figli maggiorenni, incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
Una volta raggiunto l’accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle condizioni di una separazione o di un divorzio precedenti, lo stesso è sottoposto al vaglio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, se non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta (se non ci sono figli) o l’autorizzazione (se ci sono figli).
Una volta ottenuta l’autorizzazione o il nulla osta, l’accordo di separazione o divorzio, nel quale gli avvocati devono dare atto di aver esperito il tentativo di conciliazione tra le parti informandole della possibilità di ricorrere alla mediazione familiare, è equiparato, in tutto e per tutto, al decreto di omologa della separazione consensuale o alla sentenza di divorzio congiunto che definiscono gli analoghi procedimenti in materia.
L’accordo, munito del nulla osta o dell’autorizzazione, dev’essere obbligatoriamente trasmesso dagli avvocati, in copia autenticata munita delle relative certificazioni, entro 10 giorni, a pena di sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto per tutti gli adempimenti successivi necessari (trascrizione nei registri di stato civile; annotazioni sull’atto di matrimonio e di nascita; comunicazione all’ufficio anagrafe).
Lo Studio Legale Castellani vi offre l’assistenza legale e, attraverso l’attività della nostra consulente Dott.ssa Flaminia Bolzan Mariotti Posocco, psicologica, per avvalersi della nuova procedura di negoziazione assistita per addivenire, consensualmente, ad una separazione o ad un divorzio, ovvero alla modifica delle condizioni di una separazione o di un divorzio già stabilite.

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